IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente: "Istituto di clinica neurochirurgica".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari, del corso di laurea in medicina e' chirurgia sono aggiunti quelli di:
Psichiatria;
Neuropsichiatria infantile;
Fisiologia della nutrizione;
Tossicologia;
Gerontologia;
Anestesia e rianimazione.
Art. 39. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di zoocultura e' soppresso e sono istituiti i seguenti:
Avicoltura e coniglicoltura;
Apicoltura e bachicoltura (semestrale);
Agrumicoltura;
Microbiologia lattiero-casearia;
Microbiologia del terreno;
Parassitologia animale dei vegetali;
Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale);
Urbanistica rurale;
Virologia vegetale;
Sociologia rurale (semestrale);
Economia del mercato dei prodotti agricoli.
Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Biochimica fisica.
Art. 56, relativo alle propedeuticita' di esami per il corso di laurea in scienze biologiche e' abrogato e sostituito dal seguente:
1) l'esame di istituzioni di matematiche dovra' precedere l'esame di fisica e quello di genetica;
2) l'esame di chimica generale ed inorganica dovra' precedere l'esame di chimica organica;
3) l'esame di fisica dovra' precedere l'esame di chimica organica;
4) l'esame di chimica organica dovra' precedere quello di chimica biologica;
5) l'esame di istologia ed embriologia dovra' precedere gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata;
6) l'esame di chimica biologica dovra' precedere lo esame di fisiologia generale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1