IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto quello di: "Microbiologia".
Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica - per gli indirizzi: generale, didattico e applicativo, e' aggiunto quello di:
"Fisica terrestre".
Art. 64, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di farmacia, e' modificato nel senso che gli Istituti di "Biochimica applicata" e di "Chimica organica" e di "Farmacognosia" cambiano rispettivamente denominazione in quelli di: "Biochimica applicata" e di "Farmacologia e farmacognosia".
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di: "Chimica farmaceutica applicata".
Art. 142. - Il corso di specializzazione in Farmacognosia cambia denominazione in "Scuola di specializzazione in farmacognosia". Di conseguenza la stessa denominazione verra' assunta nei rispettivi articoli attinenti alla suddetta Scuola.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1