Nella Tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 29 e' sostituita dalla seguente:
29 - Sopratassa di trasporto aereo:
L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali,
vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno,
titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di
accreditamento del postagiro, avvisi di ricevimento
e di pagamento) per ogni 5 gr. o frazione........... L. 10
A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella
categoria L.C. per ogni 30 gr. o frazione........... " 10
Pacchi - sopratassa:
fino a 1000 grammi.................................. " 220
per ogni 500 grammi o frazione in piu'............... " 110
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg. 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nella rubrica "Limiti massimi di peso" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci n. 7 e n. 8 e la lettera b) della voce n. 10 sono sostituite dalle seguenti:
n. 7 - Cartoline illustrate, biglietti da visita,
stampe augurali contenenti non piu di cinque parole di
convenevoli manoscritti, fatture commerciali, estratti
di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di
commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla
voce 10 della tabella n. 1............................ gr. 15
n. 8 - Stampe augurali contenenti convenevoli redat
ti interamente a stampa e partecipazioni di nascita,
morte, matrimonio, ecc................................ " 20
n. 10 - Pacchi:
b) Pacchi urgenti..................................... kg. 5
Art. 3
#Comma 1
Alla rubrica "Dimensioni massime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci n. 4 e n. 5 sono sostituite dalle seguenti:
n. 4 - Cartoline illustrate, biglietti da visita o stampe augurali con non piu' di cinque parole di convenevoli manoscritti, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della Tabella n. 1, cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
n. 5 - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni cm. 23,5 X 12 - Tolleranza in piu' mm. 2.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.