IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale e' stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne e' stato approvato il relativo statuto;
Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto del predetto Ente;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente nazionale in data 28 maggio 1965;
Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 12 dello statuto dell'Ente medesimo;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e' modificato come segue:
Art. 12. - "La Giunta esecutiva e' composta:
1) dal presidente dell'Ente nazionale;
2) da otto membri eletti dal Consiglio nel suo seno.
I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1