E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 20 ottobre 1966, tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature di Venezia e l'Amministrazione provinciale di Venezia per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario suddetto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico, delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una delle lingue e letterature orientali per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, ai contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale, sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.