DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 653/1965 - Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1843, appartenenti all'impresa "Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pa

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1843, appartenenti all'impresa "Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pa

Numero 653 Anno 1965 GU 18.06.1965 Codice 065U0653

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;653

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di culturali primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 163, situati nei comuni di Badia e San Martino in Badia della provincia di Bolzano, appartenenti alla impresa "Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pasquale", con sede in Badia (Polesina), frazione Pedraces, Pescolli n. 133.
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivi, cui sono destinati.


Art. 2

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Comma 1

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.


Art. 3

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Comma 1

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.
Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi agli pubblici registri immobiliari.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione Del possesso.


Art. 4

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Comma 1

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti attivita' elettrica e ai relativi rapporti giuridici.
All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
L'impresa e' altresi' tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.


Art. 5

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Art. 6

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