L'impresa della "Societa' idroelettrica del Grappa" Societa' per azioni, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1936, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Societa' idroelettrica del Grappa", Societa' per azioni, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.