I rimanenti tre posti di professore universitario di ruolo, destinati al normale incremento degli organici delle Facolta', e uno dei due posti riservati a raddoppiamento di cattedre, con effetto dall'anno accademico 1964-65 sono assegnati alle Facolta' sottoindicate nel modo seguente:
Universita' di Catania:
Facolta' di medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Universita' di Napoli:
Facolta' di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra
di Puericoltura. . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Universita' di Padova:
Facolta' di scienze politiche:
per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Universita' di Sassari:
Facolta' di medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, deve intendersi assegnato alla Facolta' di agraria, per il corso di laurea in Scienze agrarie, nella stessa Universita' di Pisa.
Art. 3
#Comma 1
All'assegnazione del rimanente posto da destinarsi a raddoppiamento di cattedra si procedera' con successivo provvedimento.