DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Assegnazione di quattro dei centoventi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1964-65.

Numero 2183 Anno 1963 GU 18.02.1964 Codice 063U2183

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;2183

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

I rimanenti tre posti di professore universitario di ruolo, destinati al normale incremento degli organici delle Facolta', e uno dei due posti riservati a raddoppiamento di cattedre, con effetto dall'anno accademico 1964-65 sono assegnati alle Facolta' sottoindicate nel modo seguente:

Universita' di Catania:
Facolta' di medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Universita' di Napoli:
Facolta' di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra
di Puericoltura. . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Universita' di Padova:
Facolta' di scienze politiche:
per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Universita' di Sassari:
Facolta' di medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1


Art. 2

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Comma 1

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, deve intendersi assegnato alla Facolta' di agraria, per il corso di laurea in Scienze agrarie, nella stessa Universita' di Pisa.


Art. 3

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Comma 1

All'assegnazione del rimanente posto da destinarsi a raddoppiamento di cattedra si procedera' con successivo provvedimento.