IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Biofisica" e di "Immunologia". L'insegnamento complementare di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare".
Art. 145. - Il secondo comma, relativo ai titoli di ammissione alla scuola speciale per tecnici di istituti medico-biologici e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono titoli di ammissione: il diploma di maturita' classica, il diploma di maturita' scientifica, il diploma di abilitazione magistrale, nonche' titoli ritenuti equipollenti ai diplomi anzidetti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1