Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:
a) superiori a 20 keV;
b) superiori a 5 keV ed inferiori o uguali a 20 keV, quando l'intensita' di dose di esposizione, a dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 millirontgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso;
2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensita' di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 millirontgen per ora.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1