DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1407/1968 - Norme regolamentari sulla presentazione delle domande della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria.

Norme regolamentari sulla presentazione delle domande della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria.

Numero 1407 Anno 1968 GU 22.02.1969 Codice 068U1407

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-23;1407

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Presentazione delle domande

Comma 2

Le domande dei comuni e delle province, ciascuno in rapporto alla propria competenza, per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate, nel termine stabilito con ordinanza ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, al provveditore agli studi competente.
L'ordinanza di cui al comma precedente riporta anche l'elenco dei documenti, specificati nel successivo articolo 2, da allegare a ciascuna domanda, e le altre disposizioni opportune.
Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.


Art. 2

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Comma 1

Documentazione

Comma 2

A ciascuna domanda devono essere allegati:
1) Copia autentica della deliberazione del competente organo collegiale dell'ente relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, fornita degli estremi dell'approvazione da parte del competente organo tutorio, fatti salvi i casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, la deliberazione sia divenuta egualmente esecutiva: di tale circostanza deve essere dato atto, nell'eventualita', a margine della deliberazione;
2) Pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola, di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti a cio' incaricato;
3) Certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrita' dei locali di cui al precedente numero 2.