E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in L'Aquila in data 7 dicembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Universita' degli studi de L'Aquila.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di fisica terrestre in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della suddetta universita' dell'Aquila nella tabella A) annessa allo statuto della stessa universita'.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.