IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320 e modificato con proprio decreto in data 2 settembre 1963, n. 1376;
Vista la deliberazione in data 20 aprile 1968 del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformita' del seguente testo:
"Il fondo di dotazione e' stabilito nella misura di L. 2.500.000.000, conferito dalla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1