E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 8 novembre 1967 tra l'Universita' di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata intesa a facilitare il funzionamento del corso di laurea in matematica istituito presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Camerino, mediante il finanziamento di tre posti di professore di ruolo e il finanziamento degli incarichi sia interni che esterni necessari per il suddetto corso di laurea.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti fondamentali del corso di laurea predetto dell'Universita' di Camerino.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione delle entrate al capitolo e all'articolo del bilancio dello Stato propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.