Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale, con scambi di note, concluso a Bonn il 19 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 8 dell'accordo stesso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'accordo si fara' fronte con le disponibilita' del capitolo 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968, concernente la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra.
Art. 3
#Comma 1
I Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro provvederanno, per la parte di rispettiva competenza, all'attuazione di quanto previsto nel predetto accordo.