E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Ai sensi dell'art. 3, norme transitorie, della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 293, sono riconosciuti i corsi tenuti negli anni accademici 1965-66, 1966-67 e 1967-68.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' dell'Aquila dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico del locale consorzio per l'Istituto superiore di educazione fisica.