IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Maggiore di S. Giovanni Battista e della Citta' di Torino" di Torino, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della citata legge, e l'art. 1 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Maggiore di S. Giovanni Battista e della Citta' di Torino", con sede in Torino, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;
due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 febbraio 1906.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1