IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, ha per mero errore materiale attribuito all'Universita' di Camerino un posto di tecnico laureato alla Facolta' di farmacia "Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica";
Visto lo statuto dell'Universita' di Camerino da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere "Istituto di chimica farmaceutica e di chimica organica";
Considerata l'opportunita' di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi;
Decreta:
Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, deve intendersi assegnato all'Istituto di "Chimica farmaceutica e di chimica organica" anziche' allo Istituto di "Chimica farmaceutica e tossicologica".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1