IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875, che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici e delle assistenti di polizia e le modalita' per il suo uso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1965, n. 786, che stabilisce il nuovo modello del copricapo facente parte dell'uniforme stessa;
Visto l'art. 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La divisa estiva delle ispettrici e assistenti di polizia e' stabilita come segue, nella foggia semplificata:
cappello della forma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1965, n. 786, confezionato in tessuto grigio antipiega;
camiciotto in fibra poliestere e cotone, di colore celeste, composto di un corpo, a due parti anteriori ed una posteriore, con una ripresa praticata su ciascuna delle parti anteriori per sagomarle al petto; di un collo, del tipo da uomo, senza cinturino rinforzato internamente, con guida, per l'inserimento delle stecchette, applicata a ciascuna estremita' del sottocollo; di maniche corte, al gomito, recanti un risvolto della altezza di 3 cm.; di due tasche applicate sulle parti anteriori, con pattine smussate, pure dell'altezza di 3 cm., munite al centro di asola in corrispondenza di un bottone applicato in alto sulla tasca.
Sulla parte anteriore destra sono praticate 5 asole, come da modello allegato al presente decreto, in corrispondenza di altrettanti bottoni applicati sulla parte anteriore sinistra.
I fregi distintivi di grado sono applicati sulla parte anteriore sinistra del camiciotto a partire dall'altezza di cm. 2 dalla pattina; il fregio distintivo con la dicitura "Polizia Femminile" e' applicato al centro della manica sinistra, a meta' fra l'attaccatura della spalla e il bordo della manica stessa;
gonna a piegoni, in tessuto grigio antipiega, di lunghezza sino al polpaccio;
cravatta, scarpe, calze e borsa sono quelle previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1