A decorrere dal 1 ottobre 1963 e' istituito un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle localita' sottoindicate:
1) Cagliari;
2) Reggio Calabria;
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La scuola professionale femminile di Cagliari e' gradualmente soppressa a decorrere dal 1 ottobre 1963.
Art. 3
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento di ciascuno degli Istituti suddetti e' stabilito nella misura di L. 114.550.000.
Art. 5
#Comma 1
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 128 per l'esercizio finanziario 1963-1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Gli istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali, in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro eventuale funzionamento in via sperimentale.