DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1247/1966 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 1247 Anno 1966 GU 26.01.1967 Codice 066U1247

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche, dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 32, relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche e demografiche o in statistiche ed attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami gia' superati per la precedente laurea.
Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti.
Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facolta' caso per caso".
Art. 88. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) e' soppresso quello di "Analisi chimica strumentale".