IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1966, comprendente - appendice n. I alla tabella n. 3 - gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilita';
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' autorizzato il prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1966 e da iscriversi alla competenza del capitolo 192 "Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita ecc." della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1966.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1