A decorrere dal 1 ottobre 1964 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
1) Bologna: per l'elettrotecnica, la fisica industriale e la meccanica di precisione;
2) Imola: per l'elettrotecnica e le industrie metalmeccaniche;
3) Napoli, IV Istituto: per la chimica industriale;
4) Palermo, II Istituto: per la chimica industriale e l'elettrotecnica;
5) Pistoia: per la meccanica;
6) Rovigo: per la chimica industriale, l'elettrotecnica e la meccanica;
7) Tivoli: per l'elettrotecnica.
Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1 presso l'istituto tecnico industriale "A. Volta" di Napoli e' soppressa la specializzazione per la chimica industriale. Di conseguenza l'istituto stesso resta ordinato con le specializzazioni per l'elettronica industriale, la elettrotecnica, l'energia nucleare e le telecomunicazioni, secondo quanto indicato nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli articoli 1 e 2, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 130 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi.
Ai sensi dell'art. 144 lettera E n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle Amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri Enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le Amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali Enti.