IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita', degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953 n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di:
"Storia della, filosofia medioevale".
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di: "Storia, della filosofia medioevale".
Art. 500, relativo alla Scuola di specializzazione per medici laboratoristi e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla Clinica e rilascia il diploma di "Specialista in analisi cliniche di laboratorio".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1