DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 360/1965 - Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida (Napoli).

Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida (Napoli).

Numero 360 Anno 1965 GU 29.04.1965 Codice 065U0360

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;360

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida, localita', Monte Grillo (Napoli), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.


Art. 2

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Comma 1

All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879 n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le opere, gia' iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.