DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 345/1965 - Modifiche all'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Modifiche all'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Numero 345 Anno 1965 GU 27.04.1965 Codice 065U0345

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952.
n. 328, e' sostituito dal seguente:
"Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per l'estero, nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del Codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del Codice".