Il secondo comma dell'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952.
n. 328, e' sostituito dal seguente:
"Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per l'estero, nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del Codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del Codice".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1