Il comma aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, e' sostituito dai seguenti commi:
"Puo' essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.
Puo' inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionali di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di eta' o per infermita', purche' non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi.
Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di venti e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parita' di qualifica, della rispettiva anzianita'".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.