DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1206/1968 - Modifiche all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746.

Modifiche all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746.

Numero 1206 Anno 1968 GU 09.12.1968 Codice 068U1206

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1206

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il comma aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, e' sostituito dai seguenti commi:
"Puo' essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.
Puo' inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionali di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di eta' o per infermita', purche' non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi.
Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di venti e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parita' di qualifica, della rispettiva anzianita'".


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.