Per la tutela dell'incolumita' dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, agli apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore aventi potenzialita' specifica di vapore superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora, si applicano le norme contenute nell'allegato al presente decreto, in luogo di quelle stabilite all'art. 21 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Resta ferma la rimanente regolamentazione stabilita nel citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956.