DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1179/1966 - Modifica dell'art. 3 del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202.

Modifica dell'art. 3 del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202.

Numero 1179 Anno 1966 GU 10.01.1967 Codice 066U1179

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;1179

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 15 e 138 del Codice della navigazione;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 796;
Visto il decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916, che approva il regolamento per la stazzatura delle navi;
Ritenuta la necessita' di semplificare le operazioni per la determinazione della stazza delle piccole navi da traffico, da pesca e da diporto di lunghezza inferiore o uguale a metri 15;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

All'art. 3 del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916 sono aggiunti i seguenti comma:
"La determinazione della stazza lorda delle navi da traffico, da pesca e da diporto di lunghezza inferiore o uguale a metri 15, anche se munite di ponte di coperta, si effettua applicando la regola seconda a meno che gli interessati non richiedano espressamente l'applicazione della regola prima".
"Ai fini dell'applicazione della presente norma, la lunghezza si misura nei modi indicati dal secondo comma dell'art. 21".