Dal 1 agosto 1966 all'11 settembre 1966, per la "carne congelata della specie bovina domestica in quarti anteriori e pezzi disossati" (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, si applica il dazio del 13,70% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 12.000 espresse in carne non disossata.
Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 kg. di carne disossata equivalgono a 130 kg. di carne non disossata.
Durante lo stesso periodo e' sospesa l'applicazione del dazio per gli stessi prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, per le lamiere dette "magnetiche" aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in Watt per kg. non superiore a 0,75 Watt (lamiere a cristalli orientati) (voci della tariffa numeri 73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1), provenienti da Paesi estranei alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, si applica il dazio del 6% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.