Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, e' modificato come segue:
"La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti, per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di eta' o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso e' bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1