Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono aggiunte le seguenti:
Esercito: fotointerprete.
Marina: fotointerprete.
Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:
Esercito:
le categorie "specializzati per centrale c.a." e "specializzati per radar" sono sostituite dalla categoria "specializzato operatore elettronico";
le categorie "meccanici di centrale c.a." e "meccanici di radar" sono sostituiti dalla categoria "tecnico elettronico".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono apportate le seguenti varianti:
Esercito: e' aggiunta la categoria "infermiere specializzato".
Aeronautica: e' soppressa la categoria "tecnici di odontologia".
Art. 3
#Comma 1
Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e aggiunta la seguente:
"infermiere".
Art. 4
#Comma 1
Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, per le quali e' dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere della indennita' di specializzazione, sono aggiunte le seguenti:
Esercito: "infermiere capo".
Marina: "infermiere capo".