A decorrere dal 1 ottobre 1965 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
1) Aversa (Caserta), per la meccanica;
2) Eboli (Salerno), per la meccanica;
3) Gioia del Colle (Bari), per la meccanica;
4) Mantova, per la chimica industriale, l'elettronica industriale, l'elettrotecnica e le industrie metalmeccaniche;
5) Mirandola (Modena), per l'elettrotecnica;
6) Napoli "V Istituto", per l'elettronica industriale, l'energia nucleare e le telecomunicazioni;
7) Portogruaro (Venezia), per la meccanica;
8) Pratola Peligna (L'Aquila), per la chimica industriale e per la meccanica;
9) Recanati (Macerata), per la chimica industriale e per la meccanica;
10) Rivarolo Canavese (Torino), per la meccanica;
11) Schio (Vicenza), per la meccanica e l'elettrotecnica;
12) Torino "VII Istituto", per l'energia nucleare e le telecomunicazioni.
Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1 presso l'Istituto tecnico industriale "A. Volta" di Napoli sono soppresse le specializzazioni per l'elettronica industriale, l'energia nucleare e le telecomunicazioni. Di conseguenza, l'Istituto stesso resta ordinato con la specializzazione per l'elettrotecnica, secondo quanto indicato nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli Istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti di cui agli articoli 1 e 2, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella M annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 2007 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli Istituti di cui all'articolo 1 sono a carico delle Amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri Enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le Amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali Enti.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 maggio 1966
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 67. - VILLA