L'impresa della "Societa' idroelettrica " La Lucense " a responsabilita' limitata", con sede in Grezzana - fraz. Lugo (Verona), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Societa' idroelettrica " La Lucense " a responsabilita' limitata", con sede in Grezzana - fraz. Lugo (Verona), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente, decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1965
SARAGAT
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addi' 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 149. - VILLA