L'impresa della Societa' "Elettrica Lazzaris S. A.", Soc. p. Az., con sede in Spresiano (Treviso), via Stazione n. 3, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica, provvede alla restituzione alla Societa' "Elettrica Lazzaris S. A.", Soc. p. Az., con sede in Spresiano (Treviso), via Stazione n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.