E' approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 14 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita', di Napoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta', di lettere e filosofia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresse con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed a capitoli ed articoli corrispondenti per gli eserciti successivi.