DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 234/1965 - Sostituzione dell'art. 44 del regolamento approvato con il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori.

Sostituzione dell'art. 44 del regolamento approvato con il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori.

Numero 234 Anno 1965 GU 12.04.1965 Codice 065U0234

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-28;234

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Ritenuto l'opportunita' di apportare modifica alla norma che concerne il rilascio dei certificati di studi universitari, in conformita' delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Decreta:

L'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e sostituito come appresso:
"Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformita' della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria.
Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe".