IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Ritenuto l'opportunita' di apportare modifica alla norma che concerne il rilascio dei certificati di studi universitari, in conformita' delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Decreta:
L'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e sostituito come appresso:
"Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformita' della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria.
Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1