IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, concernente le modalita' di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato;
Considerata l'opportunita' di elevare da uno a tre mesi la periodicita' stabilita dall'art. 4 del sopracitato decreto per il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse e dei telegrammi e marconigrammi accettati a credito per conto delle Amministrazioni dello Stato;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, e' sostituito dal seguente:
"I telegrammi e marconigrammi spediti dalle Amministrazioni dello Stato sono accettati a credito ed il pagamento delle relative tasse sara' effettuato entro il mese successivo a quello della richiesta, sulla base di conti trimestrali compilati dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1