E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Lecce il 29 dicembre 1967, per il finanziamento di nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facolta' di lettere e filosofia e quattro per quella di magistero, dell'Universita' di Lecce.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facolta' di lettere e filosofia e Quattro per la facolta' di magistero, in attuazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 160.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico del Consorzio universitario salentino di Lecce, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare di ciascuno dei suddetti posti.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Lecce si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ciascun posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare dei posti stessi.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.