IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto superiore anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e modificato come appresso:
Il primo comma dell'articolo 5 viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 5. - Il direttore dell'istituto e' eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'istituto, da oltre un quinquennio.
Art. 19. - E' modificato nel senso che gli insegnamenti di "Legislazione, regolamentazione ed organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni" e di "Teoria e metodologia delle attivita' motorie" vengano trasferite dal gruppo B (tecnico-addestrativo) al gruppo A (scientifico-culturale - Sezione 2°).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1