DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1109/1968 - Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Numero 1109 Anno 1968 GU 05.11.1968 Codice 068U1109

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto superiore anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e modificato come appresso:
Il primo comma dell'articolo 5 viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 5. - Il direttore dell'istituto e' eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'istituto, da oltre un quinquennio.
Art. 19. - E' modificato nel senso che gli insegnamenti di "Legislazione, regolamentazione ed organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni" e di "Teoria e metodologia delle attivita' motorie" vengano trasferite dal gruppo B (tecnico-addestrativo) al gruppo A (scientifico-culturale - Sezione 2°).