A decorrere dal 1 ottobre 1967 l'istituto professionale di Stato per il commercio "U. di Savoia" di Roma, e' trasformato in scuola professionale coordinata con lo istituto professionale di Stato per il commercio "N. Garrone" di Roma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, e' sostituito dal seguente:
"Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori del commercio".
Esso e' costituito da una scuola professionale per attivita' e impieghi commerciali, con sezioni per:
addetto alla segreteria d'azienda (triennale): n. 3 sezioni;
addetto alla contabilita' d'azienda (triennale): n. 3 sezioni;
addetto agli uffici turistici (triennale): n. 2 sezioni;
applicato ai servizi amministrativi (biennale): una sezione;
stenodattilografo (biennale): n. 3 sezioni.
Art. 3
#Comma 1
Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, e' elevato da L. 63.000.000 a L. 188.270.000.
Art. 4
#Comma 1
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, dell'istituto professionale per il commercio "N. Garrone" di Roma viene sostituita da quella annessa al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1967.
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.