DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 970/1966 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 970 Anno 1966 GU 19.11.1966 Codice 066U0970

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;970

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38, relativo agli scopi del Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, e' modificato nel senso che il paragrafo sotto la lettera d) e' abrogato e sostituito dal seguente:
"d) l'attivita' di collegamento e di scambio fra studiosi ed Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni".
Art. 39, relativo al suddetto Centro, e' abrogato e sostituito dal seguente: "I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Universita' di Bologna e da elargizioni di altri enti o persone pubblici e privati".
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Anestesiologia e rianimazione;
Oncologia sperimentale;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Traumatologia della strada.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare".
Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
a) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica statistica;
Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
Idrologia chimica;
Spettroscopia e radiofrequenza;
Spettrochimica;
b) per l'indirizzo organico biologico:
Chimica delle radiazioni;
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare);
Chimica e analisi merceologica con esercitazioni;
Biochimica generale;
Biochimica fisica;
Chimica fisica organica.
Art. 136. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria e' aggiunto quello di "Anestesiologia e tecniche chirurgiche specialistiche".