DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 78/1965 - Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

Numero 78 Anno 1965 GU 05.03.1965 Codice 065U0078

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amminitrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.
Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.


Art. 2

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Comma 1

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.