DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 42/1965 - Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Numero 42 Anno 1965 GU 25.02.1965 Codice 065U0042

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;42

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per i sottoindicati prodotti originari e provenienti dalla Turchia, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1 dicembre 1964 e fino al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata:

a) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (voce di tariffa n. 24.01) nei limiti di un contingente di 500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. . . . . . . . . . . . . . . . . . esenzione;
b) uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi (voce di tariffa n. ex 08.04-B) nei limiti di un contingente globale di 3.800 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
- uve secche di Corinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80% - uve secche altre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,40%


Art. 2

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Comma 1

Per l'accertamento dell'origine delle merci da ammettere all'importazione a scarico dei contingenti di cui all'art. 1, nonche' dei contingenti che saranno successivamente aperti a norma dell'art. 2 del Protocollo numero 1 allegato all'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, deve essere presentato il certificato di circolazione conforme al modello allegato. Tuttavia, sono riconosciuti validi i certificati di origine rilasciati anteriormente al 1 dicembre 1964.


Art. 3

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Comma 1

Dal 1 dicembre 1964, le nocciole, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (voce di tariffa n. ex 08.05-E) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono ammesse all'importazione in esenzione daziaria.