Gli orari ed i programmi di insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia sono sostituiti, con effetto dallo anno scolastico 1963-64, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo.