A decorrere dal 15 novembre 1963 e fino al 31 marzo 1964, e' temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce della tariffa doganale n. 17.01).
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1