Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea con elicottero sulle rotte di cui all'elenco annesso al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1, viene concesso alla Societa' italiana esercizio elicotteri "Elivie", societa' per azioni, con sede in Roma - Eur, palazzo AlItalia, piazzale dell'Arte e con capitale di lire 250 milioni.
La societa' concessionaria non puo' cedere ne' in tutto ne' in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Art. 3
#Comma 1
In forza della presente concessione, la Societa' italiana esercizio elicotteri "Elivie" e' abilitata ad esercire sui servizi istituiti ai sensi dell'art. 1, i traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta.
Art. 4
#Comma 1
Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto e all'esercizio dei servizi dati in concessione.
Art. 5
#Comma 1
E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 832 di repertorio in data 27 giugno 1967 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la Societa' italiana esercizio elicotteri "Elivie", per l'impianto e l'esercizio di linee commerciali con elicottero.