A decorrere dal 1 ottobre 1967 all'istituto professionale per il commercio "P. Metastasio" di Roma e' coordinata la scuola professionale alberghiera di Anzio.
A decorrere dalla stessa data il predetto istituto professionale assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio e alberghiero.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726, e' sostituito dal seguente:
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori del commercio e dell'industria alberghiera.
Esso e' costituito dalle seguenti scuole e sezioni professionali:
1) scuola professionale per attivita' e impieghi commerciali con sezioni per:
addetto alla segreteria d'azienda (triennale): 5 sezioni;
addetto alla contabilita' d'azienda (triennale): una sezione;
2) scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale): 2 sezioni.
Art. 3
#Comma 1
Il contributo previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726 e' elevato da L. 32.000.000 a L. 157.390.000.
Art. 4
#Comma 1
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 1871, viene sostituita da quella annessa al presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1967.
La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.