IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della, pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 200. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di lettere e filosofia e' aggiunta la seguente:
Scuola di perfezionamento in Musicologia.
Art. 218, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in Geografia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla scuola di perfezionamento in Geografia possono iscriversi i laureati in Lettere, in Materie letterarie (magistero) in Scienze naturali, in Scienze geologiche, in Scienze politiche ed in Economia e commercio".
Art. 219. - Il primo comma distinto dalla lettera a) relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di perfezionamento in Geografia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"a) frequentare il corso biennale di Geografia e sostenere il relativo esame; seguire in ciascun anno e superare gli esami di due corsi, non frequentati per la rispettiva laurea e scelti fra i seguenti: Geografia fisica;
Geografia economica; Geografia politica; Geografia regionale;
Topografia dell'Italia antica; Storia delle esplorazioni; Storia economica; Statistica applicata alla geografia".
Dopo l'art. 224, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della
Scuola di perfezionamento in Musicologia
Art. 225. - Alla Scuola di perfezionamento in Musicologia, potranno accedere i laureati della Facolta' di giurisprudenza, di Lettere e filosofia e di Magistero;
Il Consiglio della scuola si riserva inoltre di ammettere anche laureati di altre Facolta', purche' in possesso della maturita' classica o scientifica.
Per essere ammesso alla Scuola, il candidato dovra' sostenere un esame di accertamento che saggi le sue conoscenze teoriche e pratiche musicali.
Art. 226. - Il corso ha durata biennale. Questi sono gli insegnamenti previsti:
Insegnamenti fondamentali:
Paleografia musicale:
1) antichita' e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed eta' moderna (2° anno).
Storia della musica:
1) antichita' e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed eta' moderna (2° anno).
Storia delle teorie musicali:
1) antichita' e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed eta' moderna (2° anno).
Organologia e storia degli strumenti.
Acustica. Armonia e contrappunto.
Insegnamenti complementari (in rapporto alle discipline musicali):
Filologia greca e bizantina;
Filologia latina medioevale e romanza;
Liturgia;
Estetica;
Storia della filosofia;
Storia della poesia per musica.
Art. 227. - Per essere ammesso all'esame di diploma, il candidato dovra' aver sostenuto tutti gli esami negli insegnamenti fondamentali e due a scelta tra i complementari. Nell'esame di diploma sara' discussa una dissertazione scritta di carattere musicologico, preparata e presentata dal candidato, e tale da essere considerata degna di pubblicazione.
Art. 249. - All'elenco dei corsi semestrali con esercitazioni della scuola di specializzazione in Chimica analitica (annessa alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali) e' aggiunto quello di: "Tecniche varie".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1