IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Alle propedeuticita' di esami del corso di Laurea in Giurisprudenza 6 aggiunta la seguente: "Lo esame di Diritto Internazionale non puo' essere sostenuto dallo studente, se non abbia gia' superato l'esame di Istituzioni di diritto privato".
Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Glottologia;
Sociologia;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia della storia;
Storia della scienza.
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia, sono aggiunti quelli di:
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia della storia;
Storia della scienza.
Art. 121, relative agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria e' modificato nel senso che dopo il secondo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "Patologia speciale e clinica medica" e di "Patologia speciale e clinica chirurgica" comportano due esami distinti: un esame teorico, che dev'essere sostenuto alla fine del 3° anno, e una prova pratica, che dev'essere sostenuta alla fine del 40 anno".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1